Part time : scadenza della richiesta 15 marzo


Il termine ultimo per la presentazione delle domande intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è fissato al 15 marzo p.v.

Il termine del 15/3 p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo dal 1° settembre 2010, che ha già espresso, entro il termine del 16/1/2010, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale.

Le domande vanno presentate alle segreterie delle scuole che inseriranno le domande al SIDI e successivamente, non oltre il 15/4/2010, trasmetteranno all'USP gli elenchi separati degli aspiranti richiedenti il regime part-time, distinti tra personale docente e personale educativo e ATA.

Con successivo provvedimento l'USP stabilirà il contingente del personale docente beneficiario del rapporto di lavoro a part-time.

E' possibile avvalersi di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247: il diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o i genitori affetti sempre da patologie oncologiche.

Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè se un part-time di tipo orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che, per i docenti, è di norma non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Infatti, prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

La normativa di riferimento oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000.