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MPI 31 maggio
2007
Istituti professionali:
riduzione orario settimanale da 40 a 36 ore, più spazio ai laboratori e
alla professionalizzazione
Roma, 30 maggio 2007
Si alla riduzione di 4 ore per gli istituti
professionali: il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe
Fioroni ha firmato il decreto per la riduzione dell'orario da 40 a 36
ore settimanali.
Il provvedimento, che interessa solo il primo biennio,
si applica in modo graduale alle prime classi
dell'anno scolastico 2007/2008, con estensione alle seconde
classi nell'anno successivo.
Gli istituti professionali continueranno ad attuare i percorsi di studio
previsti dall'attuale offerta formativa, mentre
le attività dell'area di approfondimento potranno
essere svolte utilizzando il 20% del curricolo rimesso all'autonomia
delle scuole.
Le risorse di organico assegnate consentiranno di mantenere un alto
livello dell'offerta formativa delle scuole che dovrà privilegiare la
professionalizzazione e il collegamento con il territorio, recuperando
le finalità di orientamento, di recupero dello svantaggio e della
valorizzazione delle eccellenze già previste dall'area di
approfondimento. Inoltre, nella complessiva organizzazione della
didattica, dovrà essere favorita la metodologia
laboratoriale, che meglio corrisponde agli stili cognitivi
degli studenti degli istituti professionali.
Il provvedimento ha comunque carattere
transitorio in attesa della riforma complessiva del sistema
dell'istruzione tecnica e professionale delineata dell'art. 13 della
legge n. 40/2007.
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Ministero della Pubblica
Istruzione Dipartimento per l'Istruzione
Roma, 25 maggio 2007
Decreto
Ministeriale n. 41
VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di
insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di
Stato;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che
disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato
autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di
biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di
adottare i relativi piani di studio;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8
del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima
applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle
istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative
sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;
VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un
apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed
efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi
orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio;
VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a sedici anni;
VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce
nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli
istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e
prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione
tecnica e professionale.
VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti
vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3 maggio
2007;
CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa della
riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e
dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata
norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di
complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento;
CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento
attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al D.M.
24/4/1992;
CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore
settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con particolare
riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e
costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo,
determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;
CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una
maggiore flessibilità del curricolo in relazione alle esigenze
dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza
negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica
e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
Decreta
Art. 1
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti Professionali,
con riguardo alle classi prime e con prosecuzione, nell'anno scolastico
successivo, nelle classi seconde, continuano ad applicare i piani di
studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel
successivo art. 2.
Art. 2
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale
delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore
risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area
di indirizzo.
Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi
propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti
dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio,
nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.
Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007,
le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia,
potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche
mediate una migliore organizzazione delle ore di compresenze dei vari
docenti.
La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle
classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli istituti
professionali è determinata con riferimento all'area comune e all'area
di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui
debbono aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro
orario di ciascun indirizzo.
Art. 3
Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di
cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza
dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde
dall'anno scolastico 2008/2009, è determinata come indicato al comma 4
del precedente art. 2.
L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti
disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività
laboratoriali.
Art. 4
I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n.
40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla
conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro
normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e
dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti
costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario
dell'istruzione professionale.
Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra
per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto,
completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa
classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.
Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del
completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa
scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate
all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della
copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità
previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,
nonché nel relativo contratto d'istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
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DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
D.M. n. 41 del 25 maggio 2007
Roma, 25 maggio 2007
Oggetto: Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007
relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge
n. 296 del 27.12 .2006 - Istruzione professionale
Si trasmette copia del D.M. con il quale è stata data
attuazione all'art. 1 comma 605, lettera f) della legge n. 296 del 27.12
.2006 che dispone l'adozione, tra gli altri, di interventi mirati al
"miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio".
Si evidenzia che la relazione tecnica di accompagnamento individua in 4
ore settimanali la riduzione da operare nel primo biennio degli istituti
professionali.
Il provvedimento si applica, a partire dell'anno scolastico 2007/2008,
alle classi prime degli Istituti Professionali con prosecuzione,
nell'anno scolastico successivo, alle classi seconde.
Quadro di contesto
Al fine di fornire una chiave di lettura del dispositivo si fornisce di
seguito il quadro di sistema, in via di evoluzione, in cui si inserisce
tale intervento:
art. 1 comma 622, della legge n. 296 del 27.12.2006: "l'istruzione
impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età"
art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 comma 1 "fanno parte del
sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli
istituti professionali di cui all'art. 191. comma 2 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore..."
comma 1 bis "gli istituti tecnici e gli istituti professionali...sono
riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema di istruzione secondaria superiore, finalizzati
istituzionalmente al conseguimento del diploma..."
comma 1 ter "nel quadro del riordino e del potenziamento con uno o più
regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione...sono previsti: la riduzione del numero degli attuali
indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionale, articolati in un'area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli
allievi...; la conseguente riorganizzazione delle discipline di
insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali..."
In questa prospettiva, l'intervento attuato assume un evidente carattere
di transitorietà per le seguenti motivazioni:
la necessità di dare immediata attuazione al disposto della finanziaria;
la circostanza che la definizione dei nuovi percorsi formativi
nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale, prevede l'avvio di
una complessa procedura - peraltro richiedente l'apporto di rapporti
interistituzionali connessi alle attribuzioni costituzionali delle
Regioni - non compatibili con l'urgenza dell'intervento.
Ne consegue che il provvedimento medesimo dovrà essere sottoposto ad una
rivisitazione alla luce delle indicazioni più generali conseguenti alla
configurazione del sistema dell'area tecnica e professionale sopra
richiamate.
E'stato, pertanto, necessario fare riferimento al quadro ordinamentale
attuale, e più specificamente ai percorsi formativi di cui al D. M. 24
aprile 1992 "progetto 92" - che prevede una struttura articolata in tre
aree: area comune, area di indirizzo e area di approfondimento - allo
stato attuato dalla maggior parte degli istituti professionali,
intervenendo, in particolare, sull'area di approfondimento.
Come noto l'area di approfondimento è stata introdotta per dare
flessibilità al curricolo con le seguenti finalità
consolidamento delle scelte attraverso attività di orientamento e
riorientamento;
recupero delle situazione di difficoltà;
valorizzazione delle eccellenze;
realizzazione di attività tra scuola, territorio, formazione e lavoro,
che costituiscono gli strumenti più appropriati per contrastare la
dispersione scolastica e favorire il successo formativo.
Tuttavia il curricolo così strutturato ha determinato elementi di
criticità derivanti soprattutto all'eccessivo carico orario delle
lezioni (40 ore settimanali).
D'altro canto l'emanazione della nuova normativa che regolamenta
l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ha
fornito gli strumenti per la realizzazione delle finalità proprie
dell'area di approfondimento attraverso la definizione di percorsi
personalizzati di apprendimento strutturati in relazione alle esigenze
formative degli studenti e finalizzati a promuoverne la loro
motivazione, anche, attraverso l'utilizzo di modelli didattici
laboratoriali.
In particolare l'art. 8 del D. P. R n. 275 dell'8 marzo 1999, con
l'introduzione nel curricolo della quota riservata alla scelta delle
singole istituzioni scolastiche, consente di rispondere alle diverse
esigenze formative degli alunni, alla necessità di garantire efficaci
azioni di continuità e di orientamento, alle richieste e alle attese
espresse dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Peraltro la quota del curricolo, rimessa all'autonoma determinazione
delle scuole, viene, con il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, confermata e
ampliata nel limite del 20%.
In coerenza con le considerazioni sopra esposte nulla viene modificato
nei quadri orari con riguardo sia all'area comune che all'area di
indirizzo.
Per quanto attiene alle istituzioni scolastiche che hanno adottato i
percorsi formativi introdotti con la sperimentazione del Progetto 2002,
di cui al D.M. del 30 luglio 1997, si evidenzia come il presente
provvedimento non modifica né i piani orari, né la struttura (articolata
in area di equivalenza, area di indirizzo e area di integrazione), che
permangono nell'attuale consistenza prevista dal progetto medesimo.
Indicazioni operative
1.Definizione dell'organico
La determinazione dell'organico per gli istituti professionali, ivi
compresi quelli che attuano i piani orari di cui al D.M. del 30 luglio
1997 "progetto 2002", a partire, nell'anno scolastico 2007/2008, dalle
classi prime, non tiene conto delle ore dell'area di approfondimento,
fino ad ora parzialmente utilizzate per la costituzione della cattedra
di materie letterarie.
Gli istituti professionali avranno assegnate, per l'anno scolastico
2007/08, le risorse di organico secondo i criteri adottati negli anni
precedenti, compresa la formazione delle cattedre dei corsi di qualifica
stabilita dal D.I. del 15.02.1993.
Le singole istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere, in
sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto,
al completamento dell'orario di cattedra secondo le indicazioni che sono
esplicitate al successivo punto 2. Nessuna variazione è invece prevista
per le ore di compresenza indicate dal quadro orario di ciascun
indirizzo.
2.Utilizzazione del personale docente
Il personale docente, che non può più completare l'orario con le ore
dell'area di approfondimento, sarà utilizzato nella scuola di titolarità
in ore comunque disponibili della stessa classe di concorso,
salvaguardando l'unitarietà degli insegnamenti.
Inoltre potranno essere utilizzati, anche in compresenza, nella
realizzazione delle attività previste nell'ambito della quota del
curricolo lasciata alla autonoma scelta della singola scuola secondo le
modalità individuate nel contratto d'istituto; qualora le ore non
risultassero comunque sufficienti ai fini del completamento, i docenti
potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti d'istituto,
nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta
formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze
brevi e saltuarie, secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 5, del
C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente e i relativi contratti di istituto.
3.Organizzazione didattica-metodologica
Nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 13 del legge 40/07,
rimane fermo l'impianto curriculare degli istituti professionali,
articolato in un triennio di qualifica e nel successivo biennio,
l'utilizzo della metodologia didattica modulare, nonché tutte le
attività didattiche svolte in laboratorio.
L'utilizzo della quota oraria del 20% del monte orario annuale
complessivo, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 296/06 comma
605, lettera f), dovrà privilegiare la professionalizzazione e il
collegamento con il territorio, recuperando le finalità di orientamento,
di recupero dello svantaggio, della valorizzazione delle eccellenze già
previste dall'area di approfondimento. Inoltre nella complessiva
organizzazione della didattica dovrà essere favorita la metodologia
laboratoriale, che maggiormente corrisponde agli stili cognitivi della
specifica utenza degli istituti professionali.
Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Cosentino
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