|
part-time: il 15 marzo scadono le domande per il part-time. DomandaVa presentata da parte del personale interessato entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. Durata Per almeno 2 anni il personale in regime di “part-time” non può richiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Modalità di costituzionePer il personale docente la durata della prestazione lavorativa è “di norma” pari al 50% di quella a tempo pieno, ferma restando, nella secondaria, la non scindibilità dell’insegnamento nella singola classe o del posto di sostegno sul singolo alunno. Per il personale Ata non può essere “inferiore al 50%” rispetto a quella a tempo pieno. E’ riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata (fatta eccezione presso altra pubblica amministrazione) quando l’orario di lavoro non supera la metà dell’orario pieno. Articolazione dell'orario di servizioIl rapporto di lavoro a tempo parziale può essere richiesto con articolazione dell’orario ripartito su tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale), oppure su non meno di 3 giorni la settimana (part-time verticale) o anche su determinati periodi dell’anno. La modalità prescelta va indicata al momento di presentazione della domanda. Per i docenti gli obblighi relativi alle attività funzionali sono attribuiti, di norma, in proporzione all’orario d’insegnamento stabilito per il part-time. Per maggiori informazioni: http://www.flcgil.it/home/modules/news/article.php?storyid=1230
|