Permessi retribuiti componenti seggi elettorali

 La disposizione cui fare riferimento è la legge n. 69/1992 la quale afferma: "i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi e non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Tale norma è frutto del chiaro orientamento seguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 452/1991.Per giorni lavorativi si intendono quelli per i quali il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione (anche il sabato nella ipotesi di settimana lunga).

Per giorni non lavorativi si intendono quelli nei quali il lavoratore/la lavoratrice  non presta attività (e, quindi, anche il sabato in caso di settimana corta). In tali giorni va riconosciuta una quota pari alla retribuzione o un riposo compensativo.

Per giorni festivi si intendono quelli per i quali va concesso un riposo compensativo oppure una quota di retribuzione pari ad una giornata lavorativa.

La retribuzione erogabile è quella normale, senza alcuna maggiorazione, atteso che per le incombenze elettorali è già previsto uno specifico compenso da parte del Ministero dell'Interno.

Gli obblighi del lavoratore/della lavoratrice  sono così riassumibili:

a) informazione tempestiva al proprio datore di lavoro circa la nomina a membro del seggio elettorale o rappresentante di lista; 

b) dichiarazione, con il bollo del seggio, del presidente (o, nel caso che la cosa riguardi quest'ultimo del vice presidente) riguardante le giornate di impegno. Particolare importante è quello relativo all'eventuale "sforamento" nella giornata di martedì: il dipendente ha diritto ad essere retribuito per tutta la giornata, pur se l'impegno è stato parziale.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro sono, a tutti gli effetti, sottoposti alle usuali aliquote fiscali e previdenziali.

Nulla dice la norma circa il soggetto che, in caso di disaccordo, ha il potere di scegliere tra la retribuzione ed il riposo compensativo.

La disposizione sui compensi per i componenti dei seggi, riguarda tutti i lavoratori/le lavoratrici  subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere. Ciò significa che essa non trova applicazione nei confronti dei c.d."lavoratori autonomi" che hanno stipulato, ad esempio, contratti a progetto o che sono associati in partecipazione o che, infine, hanno in essere una prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. .